Omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova - vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - configurabilità - condizioni - denuncia in sede di legittimità - requisiti - pronuncia di rigetto per difetto di prova - richiamo in motivazione ad ordinanza non ammissiva di prova - sufficienza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018
>>> L'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018