Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento - pronuncia in camera di consiglio - giudizio di cassazione - costituzione tardiva delle parti e partecipazione al giudizio - procedimento in camera di consiglio - deposito della sola procura speciale in prossimità dell’udienza - conseguenze - inammissibilità della costituzione - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018
>>> Nel giudizio di cassazione svolto nelle forme del procedimento in camera di consiglio, non essendo prevista la fase della discussione orale propria dell'ordinario giudizio di legittimità in pubblica udienza, non è ammissibile la costituzione tardiva del difensore mediante deposito di procura speciale rilasciata ai fini della partecipazione alla discussione, poiché la Corte giudica senza l'intervento del Pubblico Ministero e delle parti, il concorso dei quali, alla fase decisoria, può realizzarsi in forma scritta, mediante il deposito di memorie.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27124 del 25/10/2018