Ricorso nell'interesse dello stato
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito per multa - esenzione - ricorso nell'interesse dello stato - art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115 del 2002 - dovere del giudice di dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato - portata - attestazione dell’emissione di sentenza di improcedibilità, inammissibilità o reiezione integrale dell’impugnazione - sussistenza - dichiarazione di debenza della doppia contribuzione - esclusione - ragioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26907 del 24/10/2018
>>> In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non impone al giudice di dichiarare, oltre alla ricorrenza di un caso di infondatezza, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche se la parte, in dipendenza di tale esito, sia in concreto tenuta al versamento del contributo, essendo tale accertamento rimesso all'amministrazione giudiziaria e, quindi, al funzionario di cancelleria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 26907 del 24/10/2018