Esposizione sommaria dei fatti
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - esposizione sommaria dei fatti - ricorso per cassazione - requisiti di contenuto-forma di cui all'art. 366 c.p.c. - portata - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018
>>> I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, c.p.c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l'atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso della società contribuente che non aveva riportato nel ricorso, nemmeno sinteticamente, la motivazione dell'avviso di accertamento, né quella degli atti istruttori sui quali l'atto impugnato in primo grado si fondava.)
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 29093 del 13/11/2018