Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - provvedimenti in materia fallimentare - chiusura del fallimento - ordine di accantonamento delle somme spettanti ai creditori irreperibili - regime anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006 - richiesta del fallito di restituzione di tali somme - rigetto del tribunale in sede di reclamo - ricorso per cassazione ex art. 111 cost. - ammissibilità - esclusione - ordinario giudizio di cognizione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29466 del 15/11/2018
E' inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale il tribunale fallimentare, in sede di reclamo, abbia confermato il decreto del g.d., adottato dopo la chiusura della procedura, che abbia rigettato la domanda di restituzione delle somme accantonate in favore dei creditori irreperibili proposta dal debitore, trattandosi di atto giudiziale assunto al di fuori delle competenze ormai cessate del tribunale fallimentare e privo dei connotati della decisorietà e definitività, potendo le istanze del fallito in relazione alle somme accantonate e mai riscosse dai creditori irreperibili essere fatte valere solo mediante l'introduzione di un giudizio di cognizione ordinario avanti al giudice competente. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dagli eredi del fallito avverso il provvedimento con cui il g.d. aveva rigettato la richiesta di restituzione dei libretti di deposito intestati ai creditori irreperibili, ai sensi dell'art. 117, c.3 l. fall. nel testo applicabile "ratione temporis").
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 29466 del 15/11/2018