Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso in genere - spese giudiziali
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - in genere - spese giudiziali - omessa liquidazione in dispositivo - rimedio - correzione errore materiale - proponibilità come motivo di ricorso per cassazione - fondamento – limiti - provvedimenti del giudice civile - sentenza - correzione in genere - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018
Nell'ipotesi in cui sia mancata la liquidazione delle spese nel dispositivo della sentenza (emessa anche ex articolo 429 c.p.c.), benché in motivazione si riscontri la statuizione che le pone a carico del soccombente, l'interessato deve esperire il procedimento di correzione ai sensi dell'art. 287 c.p.c. per ottenerne la quantificazione; ove però l'errore materiale di liquidazione venga denunciato col ricorso per cassazione fondato anche su altri motivi - che nulla abbiano a che fare con l'errore medesimo -, esso può essere vagliato dal giudice di legittimità in considerazione dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, comma 2, Cost. senza che l'accoglimento del motivo e l'effettuazione della correzione materiale leda il diritto di difesa delle controparti, essendosi pienamente dispiegato il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 29029 del 13/11/2018
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