Impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - riforma o cassazione della sentenza di ripristino del rapporto di lavoro
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - riforma o cassazione della sentenza di ripristino del rapporto di lavoro - conseguenze - impugnazione del licenziamento intimato in relazione al rapporto ripristinato - rigetto – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28918 del 12/11/2018
L'atto di ricostituzione del rapporto lavorativo, avvenuto in esecuzione di sentenza (indifferentemente di reintegra ex art. 18 st.lav. ovvero di riammissione in servizio per effetto della ritenuta illegittimità del termine) successivamente riformata o cassata, viene travolto insieme con quest'ultima, in applicazione dell'effetto espansivo esterno di cui all'art. 336, comma 2, c.p.c., che priva di titolo il prosieguo del rapporto dopo che ne sia venuta meno, a monte, l'originaria statuizione di ripristino, senza che sia necessario un atto di recesso da parte del datore di lavoro; di conseguenza, va respinta l'impugnazione del licenziamento intimato in relazione al rapporto di lavoro ripristinato, che risulta oramai privo del suo titolo costitutivo.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 28918 del 12/11/2018