Impugnazioni in generale - incidentali – tardive
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - incidentali – tardive - ammissibilità nei confronti di qualsiasi capo, anche autonomo, della sentenza - sussistenza - fondamento - inammissibilità dell'impugnazione principale - conseguenze - inefficacia dell'impugnazione incidentale tardiva – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018
In base al combinato disposto di cui agli artt. 334, 343 e 371 c.p.c., è ammessa l'impugnazione incidentale tardiva (da proporsi con l'atto di costituzione dell'appellato o con il controricorso nel giudizio di cassazione) anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, e persino se la parte abbia prestato acquiescenza alla sentenza, indipendentemente dal fatto che si tratti di un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta nelle citate disposizioni, dovendosi individuare, quale unica conseguenza sfavorevole dell'impugnazione cosiddetta tardiva, che essa perde efficacia se l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile.(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello incidentale tardivo avente ad oggetto la cartella esattoriale pur essendo contestata la pronuncia di primo grado dall'appellante principale sul capo relativo al ruolo).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 29593 del 16/11/2018