Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - decreti - amministrazione di sostegno - designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore - natura ordinatoria ed amministrativa - conseguenze - competenza del tribunale sul reclamo - sussistenza - contestualità della designazione del soggetto rispetto all’apertura dell’amministrazione di sostegno - irrilevanza - regolamento di competenza d’ufficio – ammissibilità - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018
I provvedimenti di designazione, sostituzione e revoca della persona chiamata a svolgere le funzioni di amministratore di sostegno hanno natura ordinatoria ed amministrativa e la competenza a decidere sul reclamo spetta al tribunale in funzione collegiale ai sensi dell'art. 739 c.p.c., essendo irrilevante che la designazione sia avvenuta contestualmente all'apertura dell'amministrazione di sostegno. Peraltro, è ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio anche in sede di gravame, in quanto la proposizione dell'impugnazione davanti al giudice diverso da quello indicato dalla legge è idonea alla instaurazione di un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire davanti al giudice competente per effetto della "translatio judicii".
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 32071 del 12/12/2018