Cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – decreti sovraindebitamento
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – decreti sovraindebitamento – proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti – decreto di inammissibilità pronunciato dal tribunale – ricorribilità per cassazione – esclusione – fondamento – possibilità di reiterare la proposta – prima del decorso del quinquennio di cui all’art. 7, comma 2, lett. b) della legge n. 3 del 2012 – sussistenza – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30534 del 26/11/2018
Avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività, e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato. Tale conclusione non determina alcun vulnus al diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., dal momento che il decreto, in relazione al quale non è prevista alcuna forma di impugnazione, non preclude la riproposizione della medesima domanda, anche prima del decorso dei cinque anni di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), della legge n. 3 del 2012, operando tale termine preclusivo nella sola ipotesi che il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 30534 del 26/11/2018