Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 640 del 14/01/2019
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - violazione di norme di diritto - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 640 del 14/01/2019
Nozione - Distinzione tra violazione e falsa applicazione - Individuazione - Erronea ricognizione della fattispecie concreta - Nozione - Estraneità al vizio della violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 640 del 14/01/2019