Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – ordinanze - Provvedimento d'inammissibilità del gravame ex art. 348 bis c.p.c. per tardività - Ordinanza in luogo della sentenza - Ricorribilità per cassazione dell’ordinanza - Sussistenza - Fondamento.
La declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività ex art. 348 bis c.p.c., erroneamente pronunciata dal giudice del gravame con ordinanza, anziché con sentenza, è ricorribile per cassazione, sia perché l'errore sulla tempestività dell'appello è vizio proprio del suddetto provvedimento, sia in quanto l'omessa impugnazione comporterebbe il passaggio in giudicato della relativa statuizione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3980 del 12/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_348_3
inammissibilità dell'appello per tardività