Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5137 del 21/02/2019
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - Nuove attività assertive e probatorie e nuove conclusioni - Divieto - Portata.
La riassunzione della causa - a seguito di cassazione della sentenza - dinanzi al giudice di rinvio instaura un processo chiuso, nel quale è preclusa alle parti, tra l'altro, ogni possibilità di presentare nuove domande, eccezioni, nonché conclusioni diverse, salvo che queste, intese nell'ampio senso di qualsiasi attività assertiva o probatoria, siano rese necessarie da statuizioni della sentenza della Corte di cassazione. Conseguentemente, nel giudizio di rinvio non possono essere proposti dalle parti, né presi in esame dal giudice, motivi di impugnazione differenti da quelli che erano stati formulati nel giudizio di appello conclusosi con la sentenza cassata e che continuano a delimitare, da un lato, l'effetto devolutivo dello stesso gravame e, dall'altro, la formazione del giudicato interno.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5137 del 21/02/2019