Impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4993 del 21/02/2019
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Cessione di credito, contratto a favore di terzo, subingresso nei diritti del debitore - Azione del cessionario, del terzo o del creditore subentrato - Esercizio anche nei confronti del cedente, dello stipulante o del debitore - Conseguenze - Litisconsorzio unitario - Configurabilità - Giudizio di impugnazione - Inscindibilità delle cause - Configurabilità - Integrazione del contradditorio - Necessità.
Qualora un soggetto, qualificandosi come cessionario di un credito o come beneficiario di un contratto a favore di terzi o come creditore subentrato nei diritti del debitore ai sensi dell'art. 1259 c.c., faccia valere il credito ceduto, la prestazione prevista a suo favore o i detti diritti, convenendo in giudizio, anziché soltanto il debitore ceduto, il promittente e il terzo responsabile verso il suo debitore, anche il creditore cedente, lo stipulante o il debitore cui assuma di essere subentrato, la situazione di litisconsorzio che si determina è di carattere unitario, poiché, di sua iniziativa, l'attore ha esteso la lite, anche solo in forma di "denuntiatio", ad un soggetto cui la causa era soltanto comune e che non era litisconsorte necessario nel senso di cui all'art. 102 c.p.c., al fine di rendergli opponibile l'accertamento scaturente da essa. Ne consegue che il giudizio di impugnazione, stante il carattere unitario del litisconsorzio così determinato dall'attore, si connota, quale che sia stato l'esito del grado precedente, come inscindibile e, pertanto, riconducibile all'art. 331 c.p.c., con la conseguenza che ad esso non possono, pertanto, rimanere estranei il creditore cedente, lo stipulante a favore del terzo e il debitore nei cui riguardi sia avvenuto il subingresso.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4993 del 21/02/2019
Cod_Civ_art_1259, Cod_Civ_art_1260, Cod_Civ_art_1411, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331