Cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza -
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - in genere - Riassunzione ad opera di una sola delle parti - Sufficienza - Effetti - Contumacia - Valore di rinuncia - Esclusione.
L'onere della riassunzione del giudizio di rinvio non implica che vi debbano provvedere, separatamente e distintamente, tutte le parti interessate alla prosecuzione, tenuto conto del carattere non impugnatorio, ma di mero impulso, dell'atto di riassunzione e del litisconsorzio necessario processuale nel giudizio di rinvio fra le stesse parti di quello di cassazione, con la conseguenza che, una volta avvenuta la detta riassunzione ad opera di una delle parti, le altre possono ritualmente assumere le conclusioni di merito di cui all'art. 394, comma 3, c.p.c. anche mediante comparsa e pur dopo la scadenza per esse del termine annuale previsto per la medesima riassunzione. Il giudice del rinvio è, quindi, tenuto a riesaminare "ex novo" la controversia, nel rispetto del principio di diritto formulato dalla cassazione, per gli aspetti rimasti impregiudicati o non definiti nei precedenti gradi, senza che assuma rilievo l'eventuale contumacia della parte, che non implica rinuncia od abbandono delle richieste già specificamente rassegnate od acquisite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 5741 del 27/02/2019
Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_394, Cod_Proc_Civ_art_384