Revocazione (giudizio di) - Sentenza d'appello - Domanda di revocazione per errore di fatto - Rigetto - Ricorso per cassazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6266 del 04/03/2019
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - Sentenza d'appello - Domanda di revocazione per errore di fatto - Rigetto - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Il ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che rigetta la domanda di revocazione per errore di fatto è ammissibile, pur dopo il passaggio in giudicato della pronunzia del giudice di legittimità sul merito, stante la completa autonomia dei due giudizi, sempre che la questione non sia già stata esaminata e decisa, ancorché sotto il diverso angolo prospettico dell'errore di diritto, risolvendosi altrimenti in un'inammissibile duplicazione di giudizi in violazione del principio del "ne bis in idem" e dell'intangibilità del giudicato. (Nella specie, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per revocazione perché la questione della nullità del termine, con riferimento ad una specifica condizione posta dalla contrattazione collettiva, era già stata decisa in modo definitivo in sede di legittimità).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 6266 del 04/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_398, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Civ_art_2909