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Cause scindibili e inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - Litisconsorzio necessario processuale - Configurabilità - Condizioni - Mancata integrazione del contraddittorio - Conseguenze - Fattispecie.

L'art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Ne consegue che la mancata integrazione del contraddittorio nel giudizio di appello determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità. (Nella specie, a seguito della cassazione con rinvio della sentenza di secondo grado, il processo era stato riassunto dalla ricorrente nei confronti di una sola delle parti che avevano partecipato al giudizio di legittimità e il giudice del rinvio - con decisione ritenuta corretta dalla S.C. - ha dichiarato l'improcedibilità dell'impugnazione per mancata esecuzione dell'ordine di integrazione del contraddittorio).

Corte di Cassazione, Sez. 6 - L, Ordinanza n. 8790 del 29/03/2019

Cod_Proc_Civ_art_331