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Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - per ragioni di giurisdizioni - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10504 del 15/04/2019 (Rv. 653903 - 01)

Negazione della giurisdizione da parte del giudice di primo grado - Giudizio di appello - Art. 353 c.p.c. - Rimessione al giudice di primo grado per motivi di giurisdizione - Estensione del rinvio a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado – Conseguenze

La sentenza del giudice d'appello che dichiari sussistente la giurisdizione negata dal giudice di primo grado e rimetta l'intera causa dinanzi a lui, a norma dell'art. 353, comma 1, c.p.c., deve intendersi riferita a tutte le domande proposte nel giudizio di primo grado, ma la statuizione sulla giurisdizione, ove passata in giudicato, è vincolante nelle successive fasi del processo, senza possibilità di rimetterla in discussione in sede di impugnazione della sentenza emessa sul merito della controversia dal tribunale innanzi al quale la causa sia stata riassunta.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10504 del 15/04/2019 (Rv. 653903 - 01)

Cod_Proc_Civ_art_353