Cause di opposizione all'esecuzione - Inapplicabilità della sospensione feriale dei termini - Ricorso per cassazione - Rilevabilità d'ufficio – Fondamento
L'art. 3 della l. n. 742 del 1969, che esclude dalla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale le cause previste dall'art. 92 del r.d. n. 12 del 1941 e nel cui novero rientrano le opposizioni all'esecuzione, è applicabile anche al ricorso per cassazione, attenendo detto articolo alla natura della controversia e ad ogni sua fase processuale, con la conseguenza che l'eventuale tardività ed inammissibilità del ricorso che abbia disatteso la norma va rilevata d'ufficio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019 (Rv. 653634 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_619