Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9660 del 05/04/2019 (Rv. 653689 - 01)
Natura di obbligazione tributaria "ex lege" - Conseguenza automatica del rigetto dell'impugnazione, della dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità - Natura meramente ricognitiva del provvedimento della Corte di cassazione - Ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato - Irrilevanza - Conseguenze sulle attività della cancelleria
Il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, ha natura di obbligazione tributaria "ex lege" che deriva dal rigetto, dalla dichiarazione di improcedibilità o di inammissibilità dell'impugnazione con la conseguenza che il relativo provvedimento della Corte di cassazione ha natura meramente ricognitiva, essendo irrilevante l'eventuale ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato, trattandosi di circostanza che preclude l'esperimento di un'azione di recupero e consistendo l'esecuzione del provvedimento giurisdizionale nella mera annotazione, a cura della cancelleria, dell'importo nel foglio notizie e nel registro di cui agli artt. 280 e 161 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 9660 del 05/04/2019 (Rv. 653689 - 01)