Declaratoria di ammissibilità dell'appello - Sindacabilità della decisione in cassazione - Esclusione - Fondamento.
Qualora il giudice d'appello abbia proceduto alla trattazione nel merito dell'impugnazione, ritenendo di non ravvisare un'ipotesi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., la decisione sulla ammissibilità non è ulteriormente sindacabile sia davanti allo stesso giudice dell'appello che al giudice di legittimità nel ricorso per cassazione, anche alla luce del più generale principio secondo cui il vizio di omissa pronuncia non è configurabile su questioni processuali.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 10422 del 15/04/2019 (Rv. 653579 - 01)
Cod_Proc_Civ_art_348_2, Cod_Proc_Civ_art_360_1