Appello - poteri del collegio – Cass. 12875/2019
Diversa qualificazione del contratto da parte del giudice d'appello - Ammissibilità - Provvedimenti del giudice civile - "ius superveniens" - ultra ed extra petita - In genere.
Il giudice d'appello può qualificare il rapporto dedotto in giudizio in modo diverso rispetto a quanto prospettato dalle parti o ritenuto dal giudice di primo grado, purché non introduca nel tema controverso nuovi elementi di fatto, lasci inalterati il "petitum" e la "causa petendi" ed eserciti tale potere-dovere nell'ambito delle questioni, riproposte con il gravame, rispetto alle quali la qualificazione giuridica costituisca la necessaria premessa logico-giuridica, dovendo, altrimenti, tale questione preliminare formare oggetto di esplicita impugnazione ad opera della parte che risulti, rispetto ad essa, soccombente.
(Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso vertente sull'erroneo inquadramento, da parte dei giudici di merito, del contratto dedotto in giudizio nella disciplina del trasporto di merci per conto di terzi, in ragione del fatto che tale qualificazione giuridica non era stata oggetto di esplicito motivo di gravame, avendo la ricorrente proposto appello al solo fine di contestare che al rapporto, così come qualificato, si applicasse il sistema delle c.d. tariffe a forcella).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 12875 del 15/05/2019 (Rv. 653896 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 112 – Corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato
Cod. Proc. Civ. art. 342 – Forma dell’appello
Cod. Proc. Civ. art. 346 – Decadenza delle domande e delle eccezioni non riproposte
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale