Ricorso per Cassazione - motivi del ricorso - vizi di motivazione – Cass. 14476/2019
Astratta questione di diritto - Soluzione adottata dal giudice di merito - Conformità alla legge - Rilevanza esclusiva - Difetto di motivazione - Rilevanza - Esclusione.
In tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente prospetti un difetto di motivazione che non riguarda un punto di fatto, bensì un'astratta questione di diritto, il giudice di legittimità, investito, a norma dell'art. 384 c.p.c., del potere di integrare e correggere la motivazione della sentenza impugnata, è chiamato a valutare se la soluzione adottata dal giudice del merito sia oggettivamente conforme alla legge, piuttosto che a sindacarne la motivazione, con la conseguenza che anche l'eventuale mancanza di questa deve ritenersi del tutto irrilevante, quando il giudice del merito sia, comunque, pervenuto ad una esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 04)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 360.1 – Sentenze impugnabili e motivi di ricorso
Cod. Proc. Civ. art. 384 – Enunciazione del principio di diritto e decisione della causa nel merito