Impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione – Cass. 14253/2019
Somme versate in esecuzione di sentenza di primo grado - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Statuizione al riguardo del giudice di appello come giudice di primo grado - Fondamento - Omessa pronuncia sul punto da parte del giudice dell'impugnazione - Individuazione - Esercizio di separata domanda per l'ottenimento della restituzione - Ammissibilità - Preclusione del giudicato - Esclusione.
In relazione alla domanda - proposta nella fase di gravame - di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado impugnata, il giudice di appello opera quale giudice di primo grado, in quanto detta domanda non poteva essere formulata precedentemente; ne consegue che, se il giudice dell'impugnazione omette di pronunziarsi sul punto, la parte può alternativamente far valere l'omessa pronunzia con ricorso in cassazione o riproporre la domanda restitutoria in separato giudizio, senza che la mancata impugnazione della sentenza determini la formazione del giudicato.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 14253 del 24/05/2019 (Rv. 653973 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 282 – Esecuzione provvisoria
Cod. Proc. Civ. art. 324 – Cosa giudicata formale
Cod. Proc. Civ. art. 336 – Effetti della riforma o della cassazione