Ricorso per Cassazione - giudizio di rinvio - procedimento - prove – Cass. 11703/2019
Appellante soccombente in primo grado - Onere di reiterazione delle istanze istruttorie relative alle domande non accolte - Esclusione - Fondamento - Appellato vittorioso - Istanze istruttorie non esaminate dal primo giudice - Riproposizione in sede di gravame - Necessità - Modalità.
Nel rito del lavoro, l'appellante che impugna "in toto” la sentenza di primo grado, insistendo per l'accoglimento delle domande, non ha l'onere di reiterare le istanze istruttorie pertinenti a dette domande, ritualmente proposte in primo grado, in quanto detta riproposizione è insita nella istanza di accoglimento delle domande, mentre la parte appellata, vittoriosa in primo grado, non riproponendo alcuna richiesta di riesame della sentenza, ad essa favorevole, deve manifestare in maniera univoca la volontà di devolvere al giudice del gravame anche il riesame delle proprie richieste istruttorie sulle quali il primo giudice non si è pronunciato, richiamando specificamente le difese di primo grado, in guisa da far ritenere in modo inequivocabile di aver riproposto l'istanza di ammissione della prova.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 11703 del 03/05/2019 (Rv. 653829 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 346 – Decadenza dalle domande e dalle eccezioni non riproposte
Cod. Proc. Civ. art. 436.1 – Costituzione dell’appellato e appello incidentale