Appello - domande - nuove – Cass. 12467/2019
Processo tributario d'appello - Deduzione da parte dell'Amministrazione di motivi e circostanze diverse da quelle contenuti nell'atto di accertamento - Ammissibilità - Esclusione - Art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 - Divieto di "nova" in appello - Ufficio finanziario - Applicabilità - Fondamento.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - procedimento di appello.
Nel processo tributario d'appello, l'Amministrazione finanziaria non può mutare i termini della contestazione, deducendo motivi diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento, in quanto il divieto di domande nuove previsto all'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992 trova applicazione anche nei confronti dell'Ufficio finanziario, al quale non è consentito, innanzi al giudice del gravame, avanzare pretese diverse, sotto il profilo del fondamento giustificativo e, dunque, sul piano della "causa petendi", da quelle recepite nell'atto impositivo, altrimenti ledendosi la concreta possibilità per il contribuente di esercitare il diritto di difesa attraverso l'esternazione dei motivi di ricorso, i quali, necessariamente, vanno rapportati a ciò che nell'atto stesso risulta esposto.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 12467 del 10/05/2019 (Rv. 653676 - 01)