Impugnazioni civili - appello - eccezioni - Convenuto in “negatoria servitutis” – Deduzione in appello dell’esistenza di una servitù di uso civico – Ammissibilità – Limiti. servitu' - pubbliche - di uso pubblico In genere.
Il convenuto in un'azione negatoria di servitù di passaggio, che eccepisca il proprio diritto di passare sul fondo dell'attore per avere usucapito la servitù o per l'esistenza di una servitù di uso pubblico ovvero, ancora, sostenendo la demanialità dell'area su cui intende esercitare il passaggio, dà luogo ad una semplice eccezione (a meno che non tenda ad ottenere, sul suo preteso diritto, non già una semplice pronuncia incidentale, intesa solo a paralizzare la pretesa attrice, ma una pronuncia principale con valore di giudicato), come tale proponibile per la prima volta in appello ai sensi dell'art 345, comma 2, c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 15931 del 13/06/2019 (Rv. 654085 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0949, Cod_Proc_Civ_art_345