Provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) – ordinanze
Istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. - Sanzione pecuniaria - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
L'ordinanza con la quale il giudice dell'appello irroga, ai sensi dell'art. 283, comma 2, c.p.c., la sanzione pecuniaria per l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell'art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento che non riveste simultaneamente i caratteri della decisorietà e della definitività e, pertanto, non idoneo ad acquistare autorità di giudicato, essendo revocabile con la sentenza che definisce il giudizio d'impugnazione.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19247 del 17/07/2019 (Rv. 654722 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_283, Cod_Proc_Civ_art_351, Cod_Proc_Civ_art_360_1