Art. 327 c.p.c.come modificato dalla l. n. 69 del 2009 - Evento interruttivo verificatosi dopo il decorso di metà di tale termine - Conseguenze - Proroga del termine lungo di impugnazione di tre mesi dal giorno dell'evento.
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza
Nei processi soggetti alla riduzione a sei mesi del termine ex art. 327 c.p.c., come riformulato ad opera della l. n. 69 del 2009, l'art. 328, comma 3, c.p.c. va interpretato nel senso che, ove dopo il decorso della metà del termine di cui al cit. art. 327 c.p.c. si verifichi uno degli accadimenti previsti dall'art. 299 c.p.c., il termine lungo di impugnazione è prorogato, per tutte le parti, di tre mesi dal giorno di tale evento.
Corte Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20529 del 30/07/2019 (Rv. 654892 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_299, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_328