Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - effetti della riforma o della cassazione - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01)
Riforma della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva - Domanda di restituzione proposta in sede di gravame - Omissione di pronuncia del giudice di appello - Proponibilità del ricorso per cassazione o, in via alternativa, del procedimento ex art. 287 c.p.c. - Ammissibilità - Condizioni - Alternatività dei rimedi.
E' ammissibile il ricorso per cassazione contro la decisione del giudice che, in violazione del principio di corrispondenza fra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., nell'accogliere l'appello avverso sentenza provvisoriamente esecutiva di condanna, ometta di ordinare la restituzione di ciò che è stato corrisposto in forza della pronuncia riformata, benché la relativa domanda fosse stata ritualmente introdotta con l'atto di gravame. Peraltro, ove la condanna alle restituzioni sia sottratta a qualunque forma di valutazione giudiziale sia nell'"an" sia nel "quantum" del provvedimento, può essere azionata anche la procedura di correzione dell'errore materiale, dovendosi ritenere che i due rimedi, qualora la statuizione acceda al "decisum" della controversia e non siano necessarie ulteriori indagini o determinazioni sostanziali, siano fra loro alternativi.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 17664 del 02/07/2019 (Rv. 654676 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_389