Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - giudice di rinvio - poteri – Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27337 del 24/10/2019 (Rv. 655553 - 01)
Cassazione per violazione di legge oppure per vizio di motivazione oppure per l'una e per l'altro - Limiti rispettivi del giudice di rinvio - Fattispecie.
I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione: nella prima ipotesi, il giudice di rinvio è tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi dell'art. 384, comma 1, c.p.c., al principio di diritto enunciato dalla sentenza di cassazione, senza possibilità di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, il giudice non solo può valutare liberamente i fatti già accertati, ma può anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze già verificatesi; nella terza ipotesi, la "potestas iudicandi" del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nell'applicazione del principio di diritto, può comportare la valutazione "ex novo" dei fatti già acquisiti, nonché la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (Nella specie, relativa a un giudizio di rinvio ricadente in tale ultima ipotesi, perché, rispetto alla decisione cassata, era stata censurata l'identificazione del giustificato motivo oggettivo di recesso esclusivamente con l'esistenza di condizioni congiunturali aziendali sfavorevoli, dovendosi invece verificare la sussistenza di ragioni intese ad una diversa e maggiormente economica organizzazione del lavoro, la S.C. ha ritenuto che la valutazione circa la giustificazione del recesso non era affatto preclusa dalla pronuncia rescindente).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 27337 del 24/10/2019 (Rv. 655553 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384, Cod_Proc_Civ_art_394