Processo tributario - Mezzi di impugnazione - Revocazione - Errore di fatto - Erronea presupposizione di litisconsorzio necessario - Insussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Procedimento civile - litisconsorzio - necessario
L'errore di fatto, quale motivo di revocazione della sentenza, non sussiste allorché la parte abbia denunciato l'erronea presupposizione dell'inesistenza di un litisconsorzio necessario (nella specie risultante da denunciati vizi della cartella di pagamento riguardanti sia la competenza dell'Agenzia delle entrate che del concessionario della riscossione), poiché la sua interpretazione non si esaurisce in un giudizio di fatto ma attiene all'interpretazione delle norme giuridiche.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 26141 del 16/10/2019 (Rv. 655450 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395