Erronea indicazione nella decisione di un soggetto non parte in causa - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Revocazione per errore di fatto - Configurabilità - Fattispecie.
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto.
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da un soggetto erroneamente indicato nell'epigrafe e nella motivazione della sentenza di secondo grado quale parte, venendo in rilievo un errore di fatto revocatorio denunciabile ex art. 395 n. 4 c.p.c. (Nella specie il ricorso per cassazione era stato proposto dai soci, erroneamente indicati nella decisione impugnata quali appellanti, sebbene il gravame fosse stato esperito dalla sola società).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 24528 del 02/10/2019 (Rv. 655479 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395