Errore sull'esistenza del giudicato - Rilevanza ai fini della revocazione per errore di fatto - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
L'errata presupposizione della sussistenza o meno del giudicato non costituisce errore di fatto, rilevante ai fini della revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c., ma errore di diritto, in quanto il giudicato, essendo destinato a fissare la regola del caso concreto, partecipa della natura dei comandi giuridici, sicché la sua interpretazione va assimilata, per natura ed effetti, a quella delle norme giuridiche.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 28138 del 31/10/2019 (Rv. 655823 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_395