Impugnazioni civili - appello - prove – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019 (Rv. 656135 - 02)
Principio di immanenza della prova - Portata - Prove documentali non riesaminate in appello perché non presenti agli atti - Efficacia - Limiti - Presunzione di legittimità della decisione di primo grado - Sussistenza.
Il principio di immanenza della prova, per il quale una prova documentale, una volta entrata nel processo, vi permane e può essere utilizzata anche da una parte diversa da quella che l'ha introdotta, va riferito non al documento materialmente incorporante tale prova, bensì all'efficacia spiegata dal mezzo istruttorio virtualmente a disposizione di ciascuna delle parti; ne consegue che le prove documentali, non riesaminate in appello perché non più materialmente presenti in atti per l'inerzia della parte che ne invochi una diversa valutazione, continuano, tuttavia, a spiegare efficacia nel senso loro attribuito nella sentenza emessa dal primo giudice, la cui presunzione di legittimità non risulta superata per fatto ascrivibile all'appellante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 30738 del 26/11/2019 (Rv. 656135 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_345