Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019 (Rv. 655857 - 01)
Provvedimenti del giudice - Fondatezza di motivi preliminari - Insussistenza giuridica del diritto rivendicato - Conseguenze - Correzione della motivazione erronea ex art. 384 c.p.c. - Fondamento - Fattispecie.
Nel giudizio di legittimità, per palesi ragioni di economia e ragionevole durata del processo, la fondatezza di motivi preliminari (di rito o di merito) da cui deriverebbe la necessità di una pronuncia, precedentemente mancata, su profili consequenziali (sempre di merito), non può portare all'accoglimento del ricorso ogni qual volta il diritto ultimo rivendicato sia comunque giuridicamente insussistente; in tali evenienze il giudizio di legittimità va comunque definito, previa correzione ex art. 384 c.p.c. della motivazione assunta nella sentenza impugnata, con la reiezione del ricorso interessato da tale dinamica processuale. (Nella specie, a fronte di un ricorso proposto da un'Università avverso la pronuncia di condanna a corrispondere determinati emolumenti ai medici "specializzandi", i quali, a loro volta, avevano proposto ricorso incidentale per chiedere, in caso di accoglimento del ricorso principale, l'accertamento della legittimazione passiva, rispetto alla pronuncia di condanna alle differenze rivendicate, della Presidenza del Consiglio o dei Ministeri evocati in giudizio, la S.C., riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Università, ha rigettato comunque il ricorso incidentale per infondatezza nel merito delle pretese dei medici).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29880 del 18/11/2019 (Rv. 655857 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_384