Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - decreti - Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29096 del 11/11/2019 (Rv. 655703 - 01)
Decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. - Difformità dalle conclusioni del c.t.u. in assenza di contestazioni - Procedura di correzione di errore materiale - Applicabilità - Condizioni - Autonoma valutazione difforme del giudice - Ricorso ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all'art. 445 bis c.p.c., il decreto di omologa che, in assenza di contestazione delle parti, si discosti dalle conclusioni del consulente tecnico di ufficio, risulta viziato da una difformità che costituisce mero errore materiale emendabile con la procedura di correzione, a condizione, però, che la predetta difformità non sia frutto di consapevole attività valutativa del giudice, nel qual caso - assumendo il provvedimento giudiziale, esorbitante dallo schema delineato per il procedimento a cognizione sommaria, natura decisoria e, quindi, di sentenza - è ammissibile il rimedio generale del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa - altrimenti precluso per mancanza di rimedi endoprocedimentali - della parte pregiudicata dalle conclusioni imprevedibilmente adottate dal giudice all'atto dell'emissione del decreto.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 29096 del 11/11/2019 (Rv. 655703 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_445_2, Cod_Proc_Civ_art_287