Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12972 del 24/05/2018 (Rv. 649154 - 01)
Fallimento - Procedimenti in camera di consiglio - Ricorso per cassazione - Termine breve - Applicabilità - Condizioni - Notificazione ad istanza di parte - Necessità - Notificazione a cura della cancelleria - Irrilevanza - Fattispecie.
L'art. 739 c.p.c., secondo il quale il provvedimento emesso in camera di consiglio dal tribunale, se pronunciato in confronto di più parti, è reclamabile entro dieci giorni dalla notificazione, non deroga alla regola generale dettata dall'art. 326 c.p.c., con la conseguenza che anche il termine per proporre ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso i decreti pronunciati in camera di consiglio, decorre dalla notificazione del provvedimento. A tal riguardo occorre che la notificazione sia eseguita ad istanza di parte, non essendo sufficiente che sia stata effettuata a cura della cancelleria del giudice, nel qual caso il ricorso per cassazione resta soggetto al termine ordinario di cui all'art. 327 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha disatteso l'eccezione avanzata da un fallimento, tesa a far constare la tardività del ricorso per cassazione, sul presupposto che il termine di proposizione decorresse dalla comunicazione di cancelleria del decreto di rigetto del reclamo ex art. 739 c.p.c., proposto da un istituto di credito, avverso il decreto di accoglimento della domanda di revocatoria avanzata dalla procedura concorsuale, ex art. 67, comma 2, l. fall., in relazione a rimesse bancarie eseguite su conto corrente intrattenuto dalla società fallita).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12972 del 24/05/2018 (Rv. 649154 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_327, Cod_Proc_Civ_art_739, Dlgs_14_2019_art_167