Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - provvedimenti in materia fallimentare - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22771 del 25/09/2018 (Rv. 650756 - 01)
Concordato fallimentare - Omologazione - Norma attributiva di privilegio - Dichiarazione di incostituzionalità - Conseguenze - Retroattività - Limite preclusivo - Omologa del concordato - Fondamento.
Qualora il decreto di omologazione del concordato fallimentare abbia riconosciuto ad un credito un grado privilegiato, in applicazione di una norma attributiva di prelazione successivamente travolta da dichiarazione di illegittimità costituzionale con efficacia "ex tunc", detta efficacia retroattiva non si estende ai rapporti ormai definitivamente esauriti, per essersi verificato uno degli eventi cui l'ordinamento collega il loro consolidamento, tra i quali rientra la definitività del riparto fallimentare al pari di quella dell'omologazione in parola, trattandosi in entrambi i casi della cristallizzazione del passaggio dalla posizione di creditore concorsuale (sulla base dello stato passivo) a creditore concorrente (sulla base della regolazione giudiziale, nel primo caso, o consensuale nel secondo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 22771 del 25/09/2018 (Rv. 650756 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_245