Rinuncia depositata in cancelleria - Efficacia - Condizioni - Fattispecie.
La rinuncia al ricorso per cassazione risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia avuto conoscenza prima dell'inizio dell'udienza,anche se non mediante notificazione, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall'accettazione che rileva solo ai fini delle spese. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto priva di effetti la rinuncia contenuta in una nota depositata dal difensore dopo l'inizio dell'adunanza in camera di consiglio di cui all'art. 380 bis.1 c.p.c., per di più in difetto di prova dell'avvenuta comunicazione alla controparte).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 34429 del 24/12/2019 (Rv. 656485 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_390