Impugnazioni civili - "reformatio in peius" (divieto) - rimessione della causa al giudice di primo grado - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32403 del 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)
Appello - Accoglimento della domanda sull"an" in riforma della sentenza di primo grado - Giudizio sul "quantum" - Rimessione al primo giudice - Esclusione.
Fuori dei casi tassativamente previsti dall'art 354 c.p.c., il giudice dell'appello deve trattenere la causa e deciderla, anche se sulle questioni dedotte non vi sia stata una pronunzia di merito da parte del giudice di primo grado, sicché nell'ipotesi in cui quest'ultimo abbia rigettato una domanda di risarcimento del danno sull'"an debeatur", poi accolta, sempre con sentenza non definitiva, in sede di impugnazione, il giudizio sul "quantum" deve proseguire davanti al giudice dell'appello, pur non essendosi il primo giudice pronunziato sulla liquidazione del danno.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 32403 del 11/12/2019 (Rv. 656042 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Civ_art_1223, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2043, Cod_Proc_Civ_art_277, Cod_Proc_Civ_art_278