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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - procedimento – Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020 (Rv. 656705 - 01)

Soppressione "ex lege" dell'agente di riscossione ex art. 1 del d.l. n. 193 del 2016 - Successione dell'Agenzia delle Entrate - Proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza pronunciata nei confronti dell'agente originariamente parte in causa - Ultrattività del mandato conferito al difensore nel giudizio di merito - Esclusione - Conseguenze.

In tema di giudizio di legittimità, l'ultrattività del mandato in origine conferito al difensore dell'agente della riscossione, nominato e costituito nel giudizio concluso con la sentenza oggetto del ricorso per cassazione, non opera, ai fini della ritualità della notifica del ricorso avverso la sentenza pronunciata nei confronti dell'agente della riscossione originariamente parte in causa, poiché la cessazione di questo e l'automatico subentro del successore sono disposti da una norma di legge, quale il d.l. n. 193 del 2016; pertanto, la notifica del ricorso eseguita al suo successore "ex lege", cioè l'Agenzia dell'entrate - Riscossione, nei confronti di detto originario difensore è invalida ma tale invalidità integra una mera nullità, suscettibile di sanatoria, vuoi per spontanea costituzione dell'agenzia stessa, vuoi a seguito della rinnovazione dell'atto introduttivo del giudizio da ordinarsi - in caso carenza di attività difensiva della parte intimata - ai sensi dell'art. 291 c.p.c. presso la competente avvocatura dello Stato da indentificarsi nell'Avvocatura generale in Roma.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza interlocutoria n. 2087 del 30/01/2020 (Rv. 656705 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_083, Cod_Proc_Civ_art_084, Cod_Proc_Civ_art_291

IMPUGNAZIONI CIVILI

RICORSO PER CASSAZIONE