Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014 (2)
Ricorso per cassazione - Motivi del ricorso - Vizio relativo alla nullità dell'atto introduttivo per indeterminatezza dell'oggetto della domanda - Poteri della Corte di cassazione - Cognizione limitata alla motivazione adottata dal giudice di merito - Esclusione - Esame diretto degli atti da parte della Corte - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Rispetto del principio di autosufficienza del ricorso - Necessità.
Quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, ed in particolare si lamenti l'indeterminatezza dell'oggetto della domanda proposta in primo grado, il giudice di legittimità non deve limitarsi a vagliare la sufficienza e logicità della motivazione con cui quello di merito ha statuito sul punto, ma ha il potere di esaminare direttamente gli atti e i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata ritualmente formulata, rispettando, in particolare, il principio di autosufficienza del ricorso, da intendere come un corollario del requisito di specificità dei motivi di impugnazione, in quanto l'esame diretto degli atti e dei documenti è circoscritto a quelli che la parte abbia specificamente indicato ed allegato.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.896 del 17/01/2014