Appello - citazione di appello - Avvertimento di cui all'art. 163 - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013
Avvertimento di cui all'art. 163, terzo comma, n. 7, cod. proc. civ. - Mancanza - Nullità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013
L'art. 342 cod. proc. civ. - che, nel testo (applicabile "ratione temporis") quale sostituito dall'art. 50 legge 26 novembre 1990, n. 353, e prima dell'ulteriore modifica di cui all'art. 54, comma 1, lett. a, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n.134, prevede che l'appello si propone con citazione contenente l'esposizione sommaria dei fatti ed i motivi specifici dell'impugnazione, "nonché le indicazioni prescritte nell'art.163 cod. proc. civ." - non richiede altresì, che, in ragione del richiamo di tale ultima disposizione, l'atto di appello contenga anche lo specifico avvertimento, prescritto dal n. 7 del terzo comma dell'art. 163 cod. proc. civ., che la costituzione oltre i termini di legge implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 cod. proc. civ., atteso che queste ultime si riferiscono solo al regime delle decadenze nel giudizio di primo grado e non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione di legge, estendere la prescrizione di tale avvertimento alle decadenze che in appello comporta la mancata tempestiva costituzione della parte appellata.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 9407 del 18/04/2013