Divieto di proporre domande nuove - Violazione - Rilevabilità d'ufficio in sede di legittimità - Ammissibilità -Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza.
Il divieto di proporre domande nuove in appello, previsto dall'art. 345, comma 1, c.p.c., è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicchè la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, senza che possa spiegare alcuna influenza l'accettazione del contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 157 del 09/01/2020 (Rv. 656509 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_345
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