Skip to main content

Impugnazioni civili - appello - legittimazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 (Rv. 656802 - 01)

Giudice di merito -Motivazione - Sindacato della Corte di cassazione - Contenuto e limiti.

Il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020 (Rv. 656802 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360_1

IMPUGNAZIONI CIVILI

APPELLO

LEGITTIMAZIONE