Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto – Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01)
Ricorso per cassazione - Art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - Specifica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso - Contrasto con il principio di effettività della tutela giurisdizionale di cui alla Convenzione EDU - Insussistenza - Ragioni.
Non contrasta con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, sancito dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la disciplina del ricorso per cassazione, nella parte in cui prevede - all'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. - requisiti di ammissibilità di contenuto-forma, giacché essi sono individuati in modo chiaro (tanto da doversi escludere che il ricorrente in cassazione, tramite la difesa tecnica, non sia in grado di percepirne il significato e le implicazioni) ed in armonia con il principio della idoneità dell'atto processuale al raggiungimento dello scopo, sicchè risultano coerenti con la natura di impugnazione a critica limitata propria del ricorso per cassazione e con la strutturazione del giudizio di legittimità quale processo sostanzialmente privo di momenti di istruzione.
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 27 del 03/01/2020 (Rv. 656364 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_366_1, Cod_Proc_Civ_art_156
IMPUGNAZIONI CIVILI
RICORSO PER CASSAZIONE
FORMA E CONTENUTO