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Impugnazioni civili - appello - citazione di appello – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4965 del 25/02/2020 (Rv. 657117 - 01)

Giudizio di appello - Ordine di rinnovazione della citazione - Mancata fissazione del termine perentorio per provvedere - Conseguenze - Riferimento implicito al rispetto del termine "ex" art_ 163-bis c.p.c. avuto riguardo all'udienza di rinvio - Condizioni.

Procedimento civile - contumacia - del convenuto - rinnovazione della citazione.

Qualora il giudice d'appello si limiti ad ordinare la rinnovazione della citazione, senza indicare il termine perentorio entro il quale la relativa notificazione debba avvenire, detto termine può legittimamente individuarsi - alla luce di una interpretazione della norma costituzionalmente orientata ai sensi dell'art_ 111, comma 2, Cost. e del principio della ragionevole durata del processo - in quello indicato dall'art_ 163-bis c.p.c., da rilevare in base alla data dell'udienza di rinvio, sempre che detto termine non sia inferiore ad un mese o superiore a sei mesi (tre, nella formulazione successiva alla l. n. 69 del 2009) rispetto alla data del provvedimento che ordina la rinnovazione, giusta il disposto dell'art_ 307, comma 3, ultimo inciso, del codice di rito.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 4965 del 25/02/2020 (Rv. 657117 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_163_2, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_164

IMPUGNAZIONI CIVILI

APPELLO

CITAZIONE DI APPELLO