Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - termine annuale dalla pubblicazione della sentenza - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020 (Rv. 657249 - 01)
Periodo feriale - Sospensione dei termini - Computo - Criteri - Termini scadenti in giorno festivo - Proroga della scadenza al primo giorno seguente non festivo - Legittimità.
In tema di impugnazione, al termine annuale di decadenza dal gravame, di cui all'art_ 327, comma 1, c. p. c., che va calcolato "ex nominatione dierum", prescindendo cioè dal numero dei giorni da cui è composto ogni singolo mese o anno, ai sensi dell'art_ 155, comma 2, c. p. c., devono aggiungersi 46 giorni, per effetto del combinato disposto degli art_ 155, comma 1, citato e 1, comma 1, della l. n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il quindici settembre di ciascun anno per effetto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale; e, se il termine viene conseguentemente a cadere in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno seguente non festivo, come previsto dall'art_ 155, comma 3, c. p. c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2763 del 06/02/2020 (Rv. 657249 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_155, Cod_Proc_Civ_art_327
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