Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza – Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 (Rv. 657150 - 01)
Divieto di riforma peggiorativa per l'appellante della sentenza di primo grado - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Il divieto di "reformatio in peius" costituisce conseguenza delle norme, dettate dagli artt. 329 e 342 c.p.c. in tema di effetto devolutivo dell'impugnazione di merito e di acquiescenza, che presiedono alla formazione del "thema decidendum" in appello, per cui, una volta stabilito il "quantum devolutum", l'appellato non può giovarsi della reiezione del gravame principale per ottenere effetti che solo l'appello incidentale gli avrebbe assicurato e che, invece, in mancanza, gli sono preclusi dall'acquiescenza prestata alla sentenza di primo grado. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di secondo grado che, in assenza di impugnazione incidentale sul punto, aveva attribuito all'appellato delle "voci di spesa" non ricomprese nella somma già quantificata in suo favore dal tribunale, in accoglimento della sua domanda di rimborso di alcuni costi di bonifica di un immobile, sul presupposto che l'ammontare così liquidato fosse comunque inferiore a quello determinato dal giudice di prime cure e che venisse in rilievo semplicemente "una diversa incidenza degli specifici costi nell'ambito del complessivo importo riconosciuto").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3896 del 17/02/2020 (Rv. 657150 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Proc_Civ_art_342
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ACQUIESCENZA